Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale
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del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.
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nella circoscrizione di ciascun tribunale, all'ufficio del casellario giudiziale competente.
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segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della
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Il ricorso può essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le
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procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.
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Corte d'appello, una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre